IL PRETORE
   Letti gli atti e i documenti di causa.
                           Rilevato in fatto
   Con atto di citazione notificato il 16 marzo 1992  la  ditta  Greco
 s.d.f.   di   Greppi  con  sede  in  Forli'  in  persona  del  legale
 rappresentante Conficoni  Marina  conveniva  in  giudizio  davanti  a
 questo  pretore  la  ditta  Bartolini  s.p.a.  con  sede  in  Bologna
 chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 4.155.450 pari
 al valore effettivo di due colli di merci, dal peso totale di kg  17,
 affidati  da  essa attrice alla convenuta, in data 28 marzo 1991, per
 il trasporto e successiva consegna ad una ditta cliente con  sede  in
 Rovato  (Brescia)  e  mai  giunti  a  destinazione in quanto smarriti
 durante  l'ultimo  tragitto  dal  Terminal  di  Verona   alla   ditta
 destinataria.
   Deduceva  infatti  l'attrice che nella specie era configurabile una
 responsabilita'  per  colpa  grave  del   vettore   con   conseguente
 inapplicabilita'  del  limite  risarcitorio  previsto  dalla legge n.
 450/1985.
   La convenuta si costituiva  in  giudizio  invocando  l'applicazione
 dell'art.  1,  comma secondo, della legge n. 450/1985 che prevede, in
 caso di perdita  o  avaria  delle  cose  trasportate,  un  limite  di
 risarcimento  pari  a  L.  12.000 per ogni kg di peso lordo perduto o
 avariato.
                          Ritenuto in diritto
   La presente fattispecie, nella quale e'  in  effetti  configurabile
 una  responsabilita'  per  colpa  grave del vettore, per il principio
 della successione delle leggi nel tempo,  e'  disciplinata  dall'art.
 1,  secondo  comma,  della  legge  22  agosto 1985, n. 450, nella sua
 originaria formulazione vigente all'epoca in cui si e' realizzato  il
 fatto produttivo del danno di cui e' causa.
   Va  rilevato  che con sentenza in data 22 novembre 1991, n. 420, la
 Corte costituzionale ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  1,  primo  comma, della predetta legge nella parte in cui,
 nell'ipotesi di trasporto di  merci  su  strada  soggetto  a  sistema
 tariffario   obbligatorio,   non  eccettua  dalla  limitazione  della
 responsabilita' del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria
 delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave.
   Le   stesse   considerazioni   svolte  dalla  citata  sentenza  con
 riferimento all'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 1 della legge
 n. 450/1985 devono valere, stante  l'identita'  della  ratio  che  le
 sottende,   anche  per  l'ipotesi  dei  trasporti  su  strada  esenti
 dall'obbligo delle tariffe a  forcella  previsti  dal  secondo  comma
 dell'art.  1,  legge  n.  450/1985,  applicabile  alla fattispecie in
 esame.
   Ritiente,  pertanto,  questo  pretore  di  sollevare  questione  di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1, comma secondo, legge n.
 450/1985  in  relazione  agli  artt.  3  e  41   della   Costituzione
 richiamando  i  profili  rilevati  dalla  citata sentenza della Corte
 costituzionale.